NocerinaLive è ora su Whatsapp, iscriviti subito al canale! CLICCA QUI!


NocerinaLive è ora su Whatsapp, iscriviti subito al canale! CLICCA QUI!


  • Gio. Dic 26th, 2024

Nocerina, il capitolo vertenze é infinito: altri tre calciatori battono cassa

DiSALVATORE PRETE

Set 5, 2024

RICORSO PIERFRANCESCO VECCHIONE/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità
anche la CAE), ritualmente notificato il 19 settembre 2022 e proseguito alla CAE il 4 novembre
seguente, il calciatore Pierfrancesco Vecchione, nato a Napoli il 15 novembre 1999 ha esposto
quanto segue:
a. per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale
ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro
17.000,00;
b. la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 15.300,00;
c. il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.700,00.
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della
somma di euro 1.700,00.
All’udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.
La CAE ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’articolo 28, 4°
comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la
relativa tassa.
Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è
costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le
quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente
depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:
 accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig. Vecchione, come in epigrafe individuato, la somma di 1.700,00 euro (millesettecento/00) da
corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
 dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BRUNO/ASD NOCERINA CALCIO 1910
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità
anche la CAE), ritualmente notificato il 30 settembre 2022, proseguito alla CAE il 4 novembre
successivo, il calciatore Francesco Bruno, nato a Torre del Greco il 23 gennaio 1990 ha esposto
quanto segue :
a. per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale
ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro
14.000,00;
b. la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 12.750,00;
c. il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.250,00.
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della
somma di euro 1.250,00.
All’udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.
La CAE ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’articolo 28, 4°
comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la
relativa tassa.
Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è
costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le
quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente
depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di
cui in motivazione:
 accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig.
Bruno, come in epigrafe individuato, la somma di 1.250,00 euro (milleduecentocinquanta/00) da
corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

RICORSO DEL CALCIATORE Luciano PITARRESI/ASD NOCERINA CALCIO 1910
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità
anche la CAE), ritualmente notificato il 19 settembre 2022, proseguito alla CAE il 24 ottobre
successivo, il calciatore Luciano Pitarresi, nato a Palernoi il 18 aprile 2001 ha esposto quanto segue
:
a. per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale
ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro
10.000,00;
b. la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 9.000,00;
c. il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.000,00.
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della
somma di euro 1.000,00.
La Società non risulta costituita in giudizio.
All’udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.
La CAE ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’articolo 28, 4°
comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la
relativa tassa.
Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è
costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le
quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente
depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di
cui in motivazione:
 accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig.
Pitarresi, come in epigrafe individuato, la somma di 1.000,00 euro (mille/00) da corrispondersi nel
rispetto della legislazione fiscale vigente;
 dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban

sponsor

Articoli correlati