In seguito alla comunicazione della Procura Federale riguardante il provvedimento conclusivo delle indagini del procedimento n. 1074 pf 23-24, nei confronti dei signori Vincenzo D’Andria, Giuseppe Prete e della società NOCERINA CALCIO 1910, si evidenzia la condotta seguente:
VINCENZO D’ANDRIA, al momento dei fatti non tesserato ma svolgente attività significativa per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante per la società Nocerina Calcio 1910 come responsabile del ticketing e della sicurezza, ha violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine dell’incontro Nocerina-Cassino del 7 aprile 2024, valido per il Campionato di Serie D, insieme al signor Giuseppe Prete e ad altri individui non identificati ma riconducibili alla società Nocerina Calcio 1910, ha impedito ai giocatori del Cassino di festeggiare con i propri tifosi nel settore ospiti, spingendoli e strattonandoli, senza alcuna disposizione in tal senso da parte delle forze dell’ordine.
GIUSEPPE PRETE, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società Nocerina Calcio 1910, ha infranto l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine della stessa partita Nocerina-Cassino, insieme a Vincenzo D’Andria e ad altri non identificati ma legati alla società , ha ostacolato i giocatori del Cassino nel celebrare la vittoria nel settore dedicato ai tifosi ospiti, senza un ordine specifico delle forze dell’ordine.
NOCERINA CALCIO 1910 è ritenuta responsabile per le azioni attribuibili a Vincenzo D’Andria e Giuseppe Prete.
È stato rilevato che il Presidente Federale non ha espresso osservazioni riguardo all’accordo raggiunto tra le parti, che prevede l’applicazione di una sanzione di due mesi di inibizione, da scontare per il Sig. Vincenzo D’ANDRIA, di due mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PRETE, e di un’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) per la società NOCERINA CALCIO 1910.